Statuto
STATUTO del
"CONSORZIO PRODUTTORI TRENTINI DI SALUMI"
Articolo 1
Costituzione e denominazione
E’ costituito, ai sensi degli articoli 2602 e segg. del Codice Civile, il
Consorzio volontario, con attività esterna, denominato :
"CONSORZIO PRODUTTORI TRENTINI DI SALUMI".
Articolo 2
Sede
II Consorzio ha la sede in Trento, via Brennero n. 182, presso 1'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite su tutto il territorio nazionale e all'estero filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti.
Articolo 3
Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno)
dicembre 2050 (duemilacinquanta)
a decorrere dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
L'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio (art. 2611 C.C.), non prima comunque che si siano concluse le procedure relative ad eventuali richieste presentate per il riconoscimento di cui ai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 e loro modifiche e integrazioni, o che sia stata accertata l'impossibilità di ottenerlo.
Articolo 4
Oggetto
II Consorzio non ha scopo di lucro e si propone, disciplinando le attività economiche connesse dei consorziati, di:
- promuovere e tutelare i prodotti delle imprese consorziate,
i rispettivi marchi e denominazioni;
- ricercare finanziamenti pubblici per sostenere l'attività
di gestione del Consorzio e le spese per la promozione dei
prodotti;
- assumere un ruolo di rappresentanza e tutela dei produttori
trentini di salumi;
- definire protocolli di qualità dei salumi trentini;
- fornire supporto e consulenza ai consorziati sui problemi
del settore (in particolare per quanto riguarda approvvigio
namenti, materie prime, questioni di natura igienico sanita
ria, smaltimento dei sottoprodotti di lavorazione, ecc.);
- promuovere la formazione delle imprese consorziate, nonché
il loro perfezionamento ed aggiornamento in relazione all'am
modernamento organizzativo ed all'innovazione tecnologica dei
processi produttivi e promuovere la qualificazione professionale delle imprese consorziate, anche con riferimento all'organizzazione aziendale ed alla formazione professionale degli addetti;
- promuovere e valorizzare le produzioni dei salumi e degli insaccati trentini in base alla normative comunitarie, nazionali e provinciali, anche attraverso la presentazione di richieste di riconoscimento di cui ai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 e loro modifiche e integrazioni;
- promuovere e sostenere iniziative economiche dirette alla commercializzazione e all’allargamento dei mercati dei prodotti delle imprese consorziate;
Per il miglior perseguimento degli scopi sociali di cui sopra, quindi in via non prevalente,
potrà inoltre:
a) partecipare a consorzi o ad associazioni tra enti e/o imprese
o ad imprese commerciali a responsabilità limitata che perseguano obiettivi analoghi o connessi a quelli previ-
sti nei punti precedenti;
b) svolgere su richiesta dei consorziati, dietro rimborso
delle spese occorrenti, ogni altra attività complementare e/o
sussidiaria rispetto ai servizi la cui gestione è al Consor-
zio affidata;
c) svolgere altre attività, anche di natura commerciale, che siano connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti.
Il Consorzio può compiere, altresì, tutte le operazioni consentite dalla Legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.
Articolo 5
Consorziati
II Consorzio deve essere costituito da non meno di 9 (nove)
imprese come definite nel presente e nel successivo art. 6; è consentita la partecipazione di un numero illimitato di imprese, in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Possono essere ammessi come consorziati sia imprenditori individuali che Società, esercenti attività di produzione nel settore degli insaccati e salumi in genere e che dispongono di riconoscimento UE in provincia di Trento.
Possono essere ammessi come consorziati tutti gli imprenditori individuali e le Società esercenti attività di macelleria con laboratorio annesso allo spaccio di vendita e situato in provincia di Trento.
Possono inoltre essere ammessi come consorziati coloro che non rientrano nella categorie di cui ai precedenti commi, ma che esercitano attività di supporto e collaterali all’attività di produzione di salumi (ad es. sezionatori e macellatori), all’interno della filiera del salume trentino
.
Non possono essere ammessi come consorziati tutti gli imprenditori individuali e le Società che producono esclusivamente per la somministrazione diretta.
Le imprese consorziate devono designare per iscritto la persona fisica che le rappresenti in seno al Consorzio.
La designazione deve avvenire al momento della adesione e può essere variata, in qualsiasi tempo, con semplice comunicazione scritta.
I rappresentanti possono essere eletti a qualunque carica consortile.
Articolo 6
Fondo Consortile e Patrimonio del Consorzio
II Consorzio è dotato di un fondo consortile alla formazione del quale contribuisce ciascun consorziato con il versamento di quote di partecipazione, sottoscritte in misura differenziata, secondo il seguente rapporto:
* produttori con laboratorio annesso allo spaccio di vendita
- Euro 500 (cinquecento);
*
produttori che dispongono di riconoscimento CEE limitato (ai sensi del D.Lgs. n. 537/92, in presenza di stabilimenti
non aventi struttura e capacità di produzione industriale) -
Euro 1.000 (mille);
*
produttori che dispongono di riconoscimento CEE illimitato (ai sensi del D.Lgs. n. 537/92, in presenza di stabilimenti
aventi struttura e capacità di produzione industriale) -
Euro 1.500 (millecinquecento).
Nel momento in cui la distinzione fra riconoscimenti dovesse venir meno, la quota minima di fondo consortile da sottoscrivere è di € 1.500 per i produttori e altre categorie attrici della filiera del salume e di € 500 per i laboratori annessi a spaccio di vendita. In ogni caso le quote sottoscritte da una singola impresa non potranno superare un terzo del fondo consortile.
Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo.
Le quote di partecipazione al fondo consortile sono incedibili ed intrasferibili a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.
L'Assemblea potrà, tuttavia, deliberare contributi straordi-nari ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.
Fanno parte del patrimonio del Consorzio gli eventuali contributi versati da Enti pubblici e/o privati, le penalità pagate dai consorziati per inosservanza dei patti consortili, ove previste dal regolamento interno e gli eventuali introiti a qualsiasi titolo ricevuti.
Articolo 7
Ripartizione spese
Ciascun consorziato deve contribuire alle spese di gestione del Consorzio mediante un contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo, fissato in base alla capacità economica e contributiva delle singole aziende consorziate.
Il Consiglio Direttivo dovrà ripartire l’85% delle spese in capo ai produttori di salumi e altre categorie affini (es. sezionatori) in ragione del fatturato e il 15% delle spese fra i macellai-produttori con laboratorio annesso allo spaccio di vendita in parti uguali all’interno della categoria. Qualora questi intraprendano attività di produzione certificata di salumi, parteciperanno alle spese del consorzio in ragione del fatturato.
I criteri di ripartizione delle spese e la definizione del fatturato di riferimento per il calcolo saranno stabiliti dal regolamento interno di cui all'art. 22 del presente Statuto.
Per le spese specifiche a progetti avviati dal consorzio, il Consiglio Direttivo provvedere alla ripartizione tra i consorziati che dalle singole iniziative conseguano oggettiva utilità per le rispettive imprese.
I consorziati, individualmente o in gruppo, dovranno altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni dagli stessi richieste e di cui abbiano singolarmente beneficiato.
Articolo 8
Ammissione dei consorziati
Per essere ammessi al Consorzio gli interessati debbono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
La domanda dovrà contenere tutta la documentazione necessaria
prevista dal regolamento interno di cui all'art. 22 e richiesta dal Consiglio Direttivo il quale potrà, se necessario, richiedere ulteriore documentazione ed informazioni.
Nella domanda dovranno espressamente dichiarare di essere a conoscenza dello scopo e dell'oggetto del Consorzio, delle norme che regolano il Consorzio stesso e di accettarle integralmente.
Non possono, in ogni caso, essere ammesse imprese con procedure concorsuali in corso.
Il Consiglio Direttivo si pronuncia inappellabilmente sull'accoglimento delle domande di ammissione, con decisione insindacabile e discrezionale.
I nuovi consorziati , oltre alla quota di fondo consortile, dovranno corrispondere al consorzio una tassa di ammissione pari a quanto versato dai consorziati della stessa categoria e dello scaglione di fatturato nei due esercizi chiusi precedenti.
Articolo 9
Doveri dei Consorziati
Ogni consorziato ammesso deve versare l'importo fissato quale quota di partecipazione al fondo consortile, il cui ammontare sarà determinato in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del presente Statuto.
L'ammissione è sempre e comunque subordinata al regolare pagamento della quota di partecipazione. L'adesione al Consorzio potrà dirsi perfezionata solamente dopo il versamento della quota dovuta.
In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di Consorzio a condizione che l'impresa acquirente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Statuto per la partecipazione al Consorzio e non esistano motivi di esclusione. In caso di morte di un consorziato, gli eredi, che continuino l'attività, possono subentrare nella qualità di consorziati, delegando uno di essi come rappresentante.
Articolo 10
Esclusione
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, osservate le disposizioni del presente articolo, nei confronti del consorziato che:
a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per
la partecipazione al Consorzio;
b) si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia a-
dempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per suo con-
to dal Consorzio e non provveda, senza giustificato motivo, a
sanare la propria esposizione debitoria verso il Consorzio, a
qualsiasi titolo essa sia maturata;
c) per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
d) sia sottoposto a procedure concorsuali o, se persona fisica, sia stato dichiarato interdetto o inabilitato;
e) arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio od agli altri consorziati;
f) sia punito, se persona fisica, con condanna penale.
In ogni caso il Consiglio Direttivo non può deliberare l'esclusione del consorziato che si sia reso in qualsiasi modo inadempiente se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto, a cura del Presidente, a regolarizzare la propria posizione od a far pervenire, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni.
Oltre che nel caso di esclusione, i consorziati cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadènza o morte se persone fisiche; per recesso, decadenza, scioglimento o liquidazione se Società.
Articolo 11
Recesso e decadenza
II recesso del consorziato è ammesso con effetto dal termine di ogni esercizio, con preavviso da darsi almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo.
Il recesso avrà comunque effetto dal momento in cui il consorziato abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio ed in particolare agli impegni di natura finanziaria da lui assunti o assunti dal Consorzio per suo conto; nelle more degli adempimenti di cui sopra la domanda di recesso si intenderà sospesa fino all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Fatto salvo quanto sopra, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato nei termini e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
La decadenza del consorziato ha luogo in qualsiasi caso di perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al Consorzio, anche quando tale perdita consegua al trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o alla cessazione dell'attività; la decadenza ha luogo altresì in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale.
Articolo 12
Liquidazione della quota
In qualsiasi caso di perdita della qualità di consorziato, la quota di partecipazione del consorziato verrà liquidata entro 6 (sei) mesi.
Articolo 13
Organi
Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed i Vicepresidenti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 14
Assemblea
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati, anche se non presenti o dissenzienti.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, con avviso da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax (con conferma scritta di ricevimento), telegramma o posta elettronica (con conferma di ricevimento), almeno otto giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:
a) per l'approvazione del bilancio annuale, nonché del bilan-
cio preventivo;
b) per la nomina delle cariche consortili;
c) per l'emanazione delle direttive programmatiche dell'attività del Consorzio.
L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta dei consorziati che rappresentino almeno 1/5 (un/quinto) delle quote, o su richiesta di 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri.
L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata,
almeno la maggioranza dei consorziati;
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei con-
sorziati presenti o rappresentati.
In entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea in seconda convocazione può tenersi anche lo stesso giorno della prima convocazione, purché almeno un'ora dopo.
Quando si tratta di deliberare sull'approvazione del regolamento consortile, sulla modifica dell'oggetto consortile o dello Statuto, sullo scioglimento del Consorzio, fermi i vincoli di cui al precedente art.3, o sul mutamento della sua forma giuridica, tanto in prima che in seconda convocazione, in deroga all'art. 2607 C.C., le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) dei voti di tutti i consorziati presenti o rappresentati in Assemblea, purché la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) sia costituita con almeno un voto espresso da ciascuna categoria di produttori e sia presente la maggioranza dei consorziati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente più anziano e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal secondo Vice Presidente.
Articolo 15
Votazioni in Assemblea
II voto, purché il consorziato sia in regola, verrà espresso
proporzionalmente all'ammontare della quota del fondo consortile conferito.
E' ammesso l'istituto della rappresentanza, mediante delega scritta ad altro consorziato, purché non facente parte del Consiglio Direttivo, solo nell'Assemblea Straordinaria di cui all'8° comma del precedente art. 14. Ciascun consorziato, non può essere portatore di più di una delega.
Le votazioni avvengono sempre per alzata di mano. Si procederà a votazione a scrutinio segreto quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei voti dei consorziati presenti in Assemblea.
Articolo 16
Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove)
componenti.
Tre componenti del Consiglio Direttivo
dovranno essere eletti fra i consorziati appartenenti alla categoria dei produttori con laboratorio annesso allo spaccio di vendita; i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora venga a mancare oltre la metà del numero dei Consi-
glieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e
dovrà sollecitamente essere convocata l'Assemblea per la no
mina del nuovo Consiglio.
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo
Presidente o dei Vice Presidenti tutte le volte che se ne
presenti l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio, sono presiedute, nell'ordine : dal Presidente, dal Vice Presidente più anziano o dal secondo Vice Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica: le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Articolo 17
Compiti delConsiglio
II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e delle direttive programmatiche emanate dall'Assemblea.
Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti.
Il Consiglio può costituire commissioni tecniche, consultive o esecutive, alle quali affidare particolari compiti.
Articolo 18
Presidente
II Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, presiede le riunioni del Consiglio e delle Assemblee.
La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente più anziano.
Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di sopravvenuto impedimento del Presidente ad adempiere regolarmente al proprio incarico, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla normale scadenza.
Articolo 19
Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 20
Bilancio
L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo del Consorzio redige la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle Società per azioni e lo deposita presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
Gli utili o l'eventuale avanzo di gestione di ogni genere risultante dal bilancio non potranno essere distribuiti sotto qualsiasi forma tra i consorziati.
Gli organi del Consorzio possono accantonare gli eventuali u-tili in un apposito fondo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di attività rientranti nel proprio oggetto, allo scopo di reinvestirli, al massimo entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, in modo da rendere tali utili esenti da imposta ai sensi dell'art. 7 Legge 21 maggio 1981, n. 240.
Articolo 21
Scioglimento del Consorzio
In caso di scioglimento del Consorzio 1'Assemblea nomina un liquidatore, anche fra le persone dei consorziati, il quale avrà i poteri di cui all'art. 2278 del C.C.. Il liquidatore, dove il fondo di liquidazione lo consenta, rimborserà ai consorziati le quote versate e l'eventuale residuo verrà destinato in conformità a deliberazione dell'Assemblea, fermo re-
stando il divieto di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere.
Articolo 22
Regolamento
Un apposito regolamento interno, da redigersi a cura del Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea, disciplinerà gli aspetti ad esso demandati dal presente Statuto, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio.
L'Assemblea adotterà il regolamento con le maggioranze quali ficate previste per l'Assemblea straordinaria secondo quanto stabilito dall'8° comma dell'art. 14 del presente Statuto. Nelle more della redazione del regolamento i criteri per l'esecuzione ed attuazione dello Statuto saranno di volta in volta dettati dal Consiglio Direttivo che avrà cura di mantenere un criterio di uniformità decisionale.
Articolo 23
Clausola Compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Imprese consorziate (o loro aventi causa a qualsiasi titolo) tra loro o con il Consorzio e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale di Trento. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno vincolanti per le parti. L'arbitro determinerà altresì come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge. La soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata con delibera dei Consorziati con la maggioranza di almeno i due terzi.
Articolo 24
Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.